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Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 si segnalano quelle in materia di detrazioni fiscali edilizie. In particolare, tra le modifiche apportate alle detrazioni fiscali edilizie, ci si presta ad argomentare anche quelle, che riguardano il Superbonus 110%, giacché di notevole interesse pubblico. Il bonus edilizio c.d. Superbonus 110%, infatti, è stato prorogato prevedendo, peraltro, scadenze differenti a seconda della tipologia del soggetto che ne beneficia e, per alcune tipologie di detrazione si va dal periodo d’imposta 2022 al periodo d’imposta 2025, il tutto in conformità, con quanto già previsto all’interno del D.L. Antifrode (DL 151/2021), circa la modalità di monetizzazione del medesimo (limite al numero di cessioni del credito maturato).

Nell’ambito della Finanziaria 2022 è prevista la conferma, fino al 2024, delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compreso il c.d. “sisma bonus”, e di riqualificazione energetica nonché per quelle di sistemazione a verde (c.d. “bonus verde”).

Il riconoscimento delle “altre” detrazioni è prorogato con alcune modifiche, ed in particolare:

  • c.d. “bonus facciate”, la detrazione è ridotta dal 90% al 60%;
  • c.d. “bonus mobili”, la spesa massima agevolabile nel 2022 è ridotta a € 10.000;
  • c.d. “bonus verde”, la detrazione è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024 (spesa fino a € 5.000);
  • c.d. “superbonus”, la detrazione è riconosciuta con termini e condizioni differenti in base al soggetto che sostiene la spesa e all’edificio oggetto degli interventi.

DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.

PROROGA TERMINI SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI

La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.

In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:

  • per gli interventitrainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
    • 110%per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
    • 70%per le spese sostenute nel 2024;
  • la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”

Con la modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 63/2013, è prorogato dal 31.12.2021al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizioper fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
  • gli interventi di adozione di misure antisismichedi cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche:

  • le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
    • del 70% – 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
    • del 75% – 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
  • la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% – 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

“BONUS FACCIATE”

Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. “bonus facciate“, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

BONUS VERDE”

Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, Finanziaria 2018, il c.d. “bonus verde“, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

è riconosciuta anche per il 20222023 e 2024.

Veronica Demasi _

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